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 » Regolamenti e Normative: Circhi e Luna Park

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ART. 1 – INDIVIDUAZIONE AREA

1. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8.3.1968 n. 337, in via provvisoria viene destinata all’attività degli spettacoli viaggianti l’area comunale denominata Area Fiera.
2. L’area medesima è individuata come area attrezzata per la sosta delle roulottes o dei campers dei gestori dei luna park, circhi e spettacoli viaggianti in genere.
3. Annualmente la Giunta Comunale provvede a determinare l’area destinata all’attività degli spettacoli viaggianti.
4. Non è consentita la sosta inoperosa, vale a dire la sosta di esercenti (o titolari) di spettacoli viaggianti non finalizzata all’effettivo esercizio e svolgimento dell’attività ludica (circhi, spettacoli in genere, luna park. ecc.).

ART. 2 – DURATA DELLE CONCESSIONI
1. La durata massima di permanenza degli spettacoli viaggianti nell’Area Fiera viene così fissata per ogni concessione:
- spettacoli circensi: 10 giorni
- luna park e giostre 15 giorni.
2. I giorni di insediamento saranno definiti dal Responsabile area AA.GG. (area competente in materia, salvo diversa indicazione o deliberazione della Giunta comunale) acquisiti i pareri del Comando di Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3 – CAUZIONE
1. Al termine del periodo di sosta, gli spettacoli viaggianti devono lasciare l’area assegnata in perfetto ordine e sgombra da rifiuti o altro materiale. A garanzia di tale obbligo, nonché a copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, coloro che richiedono l’occupazione dell’area devono versare un deposito cauzionale così determinato:
- circhi e luna park: € 1.000,00= (mille/00).
- singole giostre: € 200,00= (duecento/00) ad esclusione delle attrazioni considerate piccole dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza di un titolare o personale come i pugnometri, calciometri, etc..
2. Le modalità di costituzione della cauzione possono essere, alternativamente:
- Versamento della somma corrispondente presso il conto “depositi cauzionali”, infruttifero, della tesoreria comunale.
- Versamento della somma in contanti presso l’Ufficio/Area AA.GG. (o altro competente ufficio o area, a discrezione della Giunta comunale) che provvederà al rilascio di regolare ricevuta.
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro. Tale forma di cauzione dovrà prevedere – a pena di mancato rilascio della concessione/autorizzazione – la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta del Comune di Grisignano di Zocco.
3. Nel caso di inadempienze da parte del soggetto beneficiario della concessione/autorizzazione (qui denominato anche “impresa” o “ditta”) il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante la durata dell’autorizzazione/concessione, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. La Polizia Municipale, nel caso riscontri qualche anomalia, dovrà darne comunicazione immediata all’Ufficio Tecnico Comunale ed al competente ufficio/servizio dell’Area AA.GG. (ovvero altro ufficio/servizio di altra area, ove diversamente stabilito dalla Giunta comunale).
5. La cauzione verrà restituita solo dopo che l’Ufficio Tecnico al termine delle attività avrà accertato l’eliminazione di tali anomalie. In caso di inadempienza nei confronti delle prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico, da parte del responsabile dell’insediamento, la cauzione verrà incamerata integralmente dal Comune, fermo restando ogni eventuale ulteriore richiesta di refusione dei danni patiti e patendi nelle forme di legge.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE
1. Gli interessati dovranno presentare la richiesta di autorizzazione che dovrà essere presentata (o inviata via posta o altro mezzo; in tal caso fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante) al protocollo del Comune di Grisignano di Zocco con un anticipo non inferiore a giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, antecedenti l’insediamento, qualora nell’autocertificazione il titolare dello spettacolo viaggiante dichiari che la struttura abbia una capienza pari o superiore a nr. 200 (duecento) unità.
2. Si esamineranno le richieste presentate (o inviate via posta o altro mezzo; in tal caso fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante) al protocollo del Comune di Grisignano di Zocco con un anticipo fino a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, antecedenti l’insediamento, previa dichiarazione che la struttura abbia una capienza inferiore a nr. 200 (duecento) posti, ai sensi del DPR 311 del 28/05/2001.
3. Ogni esercente (o soggetto) interessato all’installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante sul territorio comunale deve presentare istanza in carta legalizzata indirizzata al Sindaco e dichiarare quanto segue:
a. generalità del titolare dell’attrazione: Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici fissi e portatili);
b. Precisa denominazione delle attrazioni che si intendono installare, nonché per le piccole attrazioni (pugnometri, oroscopi, etc…) l’esatta tipologia di gioco e di premio;
c. Precise misure dell’ingombro delle attrazioni, per gli spettacoli circensi si dovrà specificare sia la superficie della pedana/palcoscenico, sia quella di tutta l’area coperta dalla tensostruttura o similare;
d. Numero di agibilità ministeriale/autorizzazione del Comune di Residenza.
e. Numero di codice fiscale o partita IVA;
f. Numero di targa, dimensioni delle carovane-abitazioni, carovane per trasporto animali e carovane per il trasporto di attrezzature funzionali al montaggio delle attrazioni;
g. Elenco e numero dei giochi presenti nell’attrazione in cui si richiede l’installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti quali sale giochi, tiri vari, etc.;
h. Elenco (nome e cognome e C.F.) delle persone autorizzate dal titolare alla conduzione dell’attrazione in caso di sua assenza;
i. che l’attrazione verrà montata a regola d’arte in conformità alla specifica autorizzazione ministeriale e che si impegna a mantenere le condizioni di sicurezza predisposte in relazione alla legge 626/94;
j. che l’impianto elettrico è in perfetto stato di conservazione e manutenzione senza alcun difetto o anomalia dovute all’usura ed è dotato di tutte le apparecchiature necessarie onde prevenire ogni pericolosità per il pubblico e per gli addetti ai lavori;
k. che ha versato il corrispettivo inerente la tassa/canone occupazione suolo pubblico tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale come risulta da ricevuta allegata alla presente.
l. che intende rispettare le norme contenute nel regolamento comunale per l’installazione e la sosta sul territorio comunale dei circhi, luna park e spettacoli viaggianti in genere, in particolare si impegna a non scaricare liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel sottosuolo o in fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente autorizzati nelle forme di legge.
4. L’interessato dovrà inoltre produrre anche un’autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 10 della L. 575 del 1968.
5. Presso il competente ufficio (area AA.GG., o altra area/ufficio individuato dalla Giunta comunale) dovranno essere messi a disposizioni i moduli necessari per la richiesta dell’autorizzazione, con i contenuti di cui sopra.
6. Le richieste saranno esaminate in base all’ordine progressivo del protocollo, fermo restando che in caso il numero delle domande superi la disponibilità dell’area predestinata trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 10, comma secondo.

ART. 5 – VIABILITA’
1. Una volta in possesso dell’autorizzazione, gli interessati dovranno seguire tutte le indicazioni che in merito verranno impartite dalla Polizia Municipale per quanto riguarda eventuali problemi di viabilità che insorgessero in merito all’insediamento ed alla sosta dei veicoli.

ART. 6 – CADENZA ANNUALE DEGLI INSEDIAMENTI
1. Per quanto riguarda i Luna Park possono essere concessi solo nr. quattro (quattro) permessi nell’anno.
2. Per gli spettacoli circensi possono essere concessi nr. 4 (quattro) permessi l’anno.
3. In ragione dell’importanza storico-culturale nonché delle tradizioni legate al passato della comunità territoriale del Comune di Grisignano di Zocco, in concomitanza del periodo ricadente con lo svolgimento dell’annuale “Fiera del Soco”, la stessa ha diritto di precedenza sull’utilizzo e l’occupazione dell’area individuata (di cui al precedente art. 1) indipendentemente dalla data di protocollo di analoghe o similari richieste.

ART. 7 – PRESCRIZIONI DI ORDINE GENERALE
1. I responsabili dell’insediamento dovranno curare in modo particolare che il loro spettacolo non arrechi disturbo alla popolazione residente nella zona, sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda rumori o suoni molesti.
2. In particolare deve essere limitato l’uso di altoparlanti e diffusori sonori.
3. Ogni emissione di musiche e suoni deve comunque cessare totalmente alle ore 24,00.
4. Sono altresì vietati gli scarichi di liquidi di qualsiasi genere nel suolo, nel sottosuolo o in fognatura, così come emissioni in atmosfera, se non preventivamente autorizzati nelle forme di legge.
5. La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati avrà luogo nell’Area Fiera seguendo le disposizioni impartite in sito dagli incaricati municipali.
6. I titolari dovranno provvedere, a loro spese e tramite i servizi autorizzati, all’allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi e con osservanza delle norme di igiene in materia.
7. Su specifica richiesta del Concessionario/autorizzato, il Comune potrà mettere a disposizione idonei servizi igienici, autorizzandone l’uso. La gestione e la pulizia di questi ultimi, su incarico dell’Ufficio Tecnico Comunale, sarà affidata ad una ditta, il cui compenso a carico del concessionario o, in mancanza, sarà decurtato dalla cauzione versata dal Concessionario/autorizzato.
8. E’ fatto obbligo al concessionario di restituire l’area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario, dovrà essere ripristinata non appena smontata l’attrezzatura. In caso d’inadempienza il Comune provvederà d’autorità, con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario/autorizzato, con facoltà di provvederà all’incameramento della somma depositata a titolo di cauzione.
9. Sarà cura del richiedente documentare fotograficamente lo stato di fatto prima dell’insediamento e sottoscriverlo congiuntamente ad un incaricato del Comune di Grisignano di Zocco.
10. I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a norma di legge.

ART. 8 – CONSEGNA DELLE AUTORIZZAZIONI
1. La consegna dell’autorizzazione d’esercizio è subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare già soddisfatte all’atto della consegna della medesima.
- versamento della cauzione di cui all’art. 3 del presente regolamento;
- versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;
- presentazione dell’originale della licenza d’esercizio, che verrà autenticata da un funzionario abilitato;
- presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato nel caso non sia previsto il nulla-osta della Commissione Provinciale di Vigilanza (questo documento dovrà essere consegnato obbligatoriamente il primo giorno d’insediamento);
- consegna della copia conforme del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica;
- consegna di copia conforme di polizza assicurativa RC verso terzi.
2. Entro la settimana successiva alla chiusura del parco/area deve essere effettuato apposito sopralluogo onde verificare lo stato d’idoneità e pulizia dell’area.
3. Immediatamente dopo lo smontaggio delle attrezzature è fatto obbligo al titolare dell’impresa (concessionario) di richiedere ai competenti uffici del Comune di Grisignano di Zocco un sopralluogo al fine di accertare lo stato dei luoghi al termine della sosta. Quanto sopra dovrà avvenire in orario d’ufficio. Nel caso in cui l’interessato effettui le operazioni di smontaggio in orario diverso – ed in caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura – in attesa dell’identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, viene sospeso il rimborso della cauzione di cui all’art. 3 a tutti i partecipanti del parco.

ART. 9 – PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO
1. Ciascun titolare dell’attrazione è obbligato a tenere a disposizione, durante l’orario di apertura al pubblico, la seguente documentazione, che dovrà esibire su richiesta da parte degli organi competenti:
- placca ministeriale dell’attrazione;
- fotocopia del nulla osta Ministeriale (o, in alternativa, dell’autorizzazione del Comune di Residenza);
- permesso d’occupazione del suolo pubblico;
- licenza temporanea d’esercizio;
- documento di riconoscimento dell’esercente;
- inizio d’attività SIAE.

ART. 10 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le concessioni di aree per circhi, attrazioni e spettacoli viaggianti saranno rilasciate limitatamente alla disponibilità dell’area comunale attrezzata.
2. In occasione dello svolgimento dell’annuale Fiera del Soco, qualora il numero delle domande superi la disponibilità dell’area predestinata, l’assegnazione sarà fatta dal funzionario responsabile, dando la precedenza a coloro che abitualmente frequentano l’area della Fiera, in occasione dello svolgimento dell’annuale Fiera del Soco, secondo i seguenti criteri, in ordine di prevalenza:
- Richiesta per l’installazione di un’attrazione che costituisce “novità” qualora nel corso dell’anno solare venisse installata la stessa attrazione per almeno due volte;
- Maggior anzianità di frequenza, con lo stesso tipo di attrazione;
- Età inferiore ai 35 anni (del proprietario).
3. Per maggior anzianità di frequenza si intende il maggior numero di presenze sulla piazza della stessa attrazione, esercitata dallo stesso titolare, e viene a cessare quando il titolare dell’attrazione la sostituisce con una di altro tipo. In caso di decesso del titolare, l’anzianità maturata viene riconosciuta agli eredi, se mantengono lo stesso tipo di attrazione.
4. In caso di vendita dell’attività, l’anzianità maturata viene riconosciuta a chi subentra, se mantiene lo stesso tipo di attrazione.
5. In occasione di particolari eventi e o manifestazioni, sarà possibile concedere l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di attrazioni di minore entità anche in altre aree del territorio comunale. Tale concessione sarà subordinata alla disponibilità dell’area interessata nonché al rispetto di tutte le condizioni prescritte e previste dal presente Regolamento. E’ vietata la sub-concessione dell’area. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione di Euro 300,00= (trecento) a titolo di oblazione che potrà essere trattenuta dalla cauzione.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda alle leggi e regolamenti vigenti in particolare per quel che concerne gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, ivi compresi quelli inerenti l’attività di pubblico spettacolo.
2. Eventuali prescrizioni specifiche o di dettaglio per la salvaguardia del patrimonio arboreo comunale potranno essere disciplinate, di volta in volta, dagli uffici competenti. L’autorizzazione potrà revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
3. E’ in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell’area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico.
4. Qualora la revoca della concessione sia provocata dal comportamento del concessionario, d’ufficio verrà incamerata la cauzione e lo stesso non potrà installare alcuna attrazione sul territorio comunale per almeno cinque anni dalla data di ricevimento dell’atto di revoca.
5. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7- bis del D.lgs. 18.08.2000, nr. 267.
   

   

   


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