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| » Regolamenti e Normative: Regolamento Biblioteca |
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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’
1. Il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini di accedere liberamente alla Cultura,
ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana,
secondo i principi previsti dalla Costituzione.
2. Il Comune assegna alla Biblioteca Comunale, quale strumento di attuazione di tale diritto, la
funzione di garantire l’accesso ai documenti e alle informazioni, contribuendo allo sviluppo
sociale e culturale della comunità,sostenendo l’educazione permanente e la formazione per
tutto l’arco della vita, in attuazione di quanto previsto anche dalla legislazione regionale e
dal Manifesto UNESCO sulle Biblioteche.
3. La Biblioteca Comunale è un sistema di raccolta, organizzazione e distribuzione di
informazioni e documenti al servizio della comunità
ART. 2 – ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI
1. Per le finalità esposte, la Biblioteca Civica organizza e gestisce servizi rivolti a tutti i cittadini,
impegnandosi a favorire l’accesso alle informazioni ed alla documentazione, la conoscenza
dei propri servizi e la partecipazione attiva dei propri utenti alla vita dell’Istituto.
2. La Biblioteca raccoglie, ordina, organizza e rende disponibili all’uso pubblico materiali
documentari e informativi su qualsiasi supporto registrati, con particolare attenzione per la
documentazione di interesse locale.
ART. 3 – COOPERAZIONE
1. La Biblioteca Civica, al fine di ampliare e potenziare le proprie funzioni di informazione e
documentazione, collabora con le altre Istituzioni culturali del territorio e con gli altri servizi
informativi del Comune.
2. La Biblioteca Civica favorisce la cooperazione con le altre Biblioteche ed Istituti documentari
per la condivisione delle risorse e lo sviluppo della Rete Bibliotecaria in sintonia con le
indicazioni contenute nella Legge regionale e nelle linee programmatiche della Regione
Veneto.
3. La Biblioteca Civica aderisce al Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino, fruendo dei
servizi forniti dal Sistema e cooperando nella realizzazione degli obiettivi e dei programmi
definiti dal Sistema.
4. Al fine di ampliare e potenziare le funzioni di informazione e documentazione della
Biblioteca, nonché la promozione delle attività culturali ad essa attinenti, il Comune
promuove e aderisce a forme di collegamento e cooperazione con altre Biblioteche, archivi,
agenzie culturali, attraverso apposite convenzioni e accordi di programma sulla base delle
vigenti leggi nazionali e regionali.
5. La Biblioteca coopera con la Provincia di Vicenza, il Centro servizi bibliotecario provinciale e
la Regione Veneto per l’attuazione delle relative funzioni di coordinamento e
programmazione dei servizi bibliotecari.
TITOLO II – SERVIZI AL PUBBLICO
ART. 4 – PRINCIPI
1. I Servizi della Biblioteca Civica sono, di norma, liberi, gratuiti, aperti a tutti secondo le
modalità stabilite dal presente regolamento o – per quanto qui non normato – dalla Giunta
comunale o dal Responsabile del Servizio e trovano limite solo nel rispetto del diritto di
fruizione da parte degli altri utenti e nell’esigenza di tutela e conservazione del patrimonio.
2. Per servizi particolari, servizi aggiuntivi, per la partecipazione a corsi o manifestazione
particolari nonché per la cessione di diritti, la Giunta Comunale può disporre a carico del
richiedente un rimborso delle spese ovvero il versamento di una quota o di un contributo (o
comunque denominato).
3. Il Responsabile del servizio con provvedimento motivato, può sospendere
temporaneamente o allontanare dai servizi persone che persistono nel mantenere un
comportamento scorretto. Può altresì, per ragioni obiettive, limitare l’uso di documenti,
escludendone l’ammissione a servizi come il prestito e la riproduzione.
ART. 5 – ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO
1. L’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica è stabilito dalla Giunta Comunale,
sentito il Responsabile del Servizio, in armonia con il principio di massima accessibilità e
fruibilità da parte dei cittadini e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale
Veneto 05.09.1984, nr. 50 (con particolare riferimento all’art. 28).
2. Il Responsabile del Servizio organizza l’articolazione degli orari di apertura al pubblico della
biblioteca secondo principi di massima fruibilità. Efficienza ed efficacia, compatibilmente con
il personale assegnato.
3. Le modalità di accesso alle sale della Biblioteca sono regolate dal Responsabile del Servizio.
4. Nelle sale deve essere rispettato il silenzio ed il comportamento deve essere tale da non
arrecare disturbo agli altri utenti e danno ai documenti. In tutti i locali è vietato fumare,
bere, mangiare e tenere telefoni cellulari accesi in modalità no vibrazione.
5. Con provvedimento motivato, il Responsabile del servizio stabilisce i periodi di temporanea
sospensione del servizio – o chiusura della biblioteca – dandone tempestiva comunicazione
al pubblico ed alla Giunta comunale.
6. Dietro espressa richiesta, l’interessato è ammesso alla frequenza della biblioteca ed
all’utilizzo dei servizi da essa forniti.
7. Per i minori di anni 16 (sedici) è richiesto il consenso scritto di un genitore o di chi ne fa le
veci, che si assume la responsabilità inerente ad eventuali danni o sottrazioni che il minore
possa a qualsivoglia titolo compiere a danno della biblioteca e del suo patrimonio.
8. Le iscrizioni sono contraddistinte da un numero d’ordine progressivo, ed abilitano l’utente
ad avvalersi dei servizi della biblioteca, nei modi e nei limiti stabiliti dal presente
regolamento ovvero – per quanto qui non normato – dalle disposizioni della Giunta
comunale o del competente Responsabile del servizio.
ART. 6 – SERVIZI DI CONSULTAZIONE, LETTURA ED EMEROTECA
1. I servizi di Lettura, Consultazione ed Emeroteca sono organizzati in varie sale con accessi
diretti da parte degli utenti. Il Responsabile del Servizio può stabilire tempi e modalità di
accesso per particolari tipologie di documenti.
ART. 7 – SERVIZIO DI PRESTITO
1. Al servizio di Prestito sono ammessi tutti i cittadini iscritti alla biblioteca, iscrizione che
avviene dietro presentazione di un documento di identità.
2. Ad uno stesso utente possono essere date in prestito fino a quattro opere
contemporaneamente; la durata del Prestito è fissata di regola in un mese con facoltà di
rinnovo di altri quindici giorni, a meno che, nel frattempo, non siano state inoltrate alla
Biblioteca richieste aventi per oggetto l’opera già in prestito. La durata del prestito delle
novità e dei testi molto richiesti è di soli 15 (quindici) giorni.
3. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza o
telefono. I dati personali saranno riservati ed utilizzati solamente in relazione alla funzione e
alla valutazione interna dei servizi.
4. Il Prestito personale, non può essere trasferito ad altri e deve concludersi con la restituzione
dell’opera prestata entro il termine di scadenza. La mancata restituzione o il
danneggiamento o la perdita dell’opera prestata, comporta l’esclusione temporanea o
definitiva del servizio di prestito ed il risarcimento della perdita subita o danneggiata. Di
quanto sopra deve esserne data informazione agli utenti. In caso di esclusione temporanea
o definitiva dalla Biblioteca, la riammissione può essere subordinata al previo pagamento di
una multa di importo pari al valore delle opere non consegnate nei termini.
5. Il Prestito alle classi scolastiche può essere concordato con gli insegnanti in base alle
esigenze, con deroghe sia per il numero dei documenti, sia per il limite di durata.
6. Sono esclusi dal prestito tutti i materiali di Consultazione (Enciclopedie, Dizionari, Atlanti,
Repertori, Indici, Repertori fotografici) i documenti di Storia locale, le pubblicazioni
periodiche, i manoscritti di ogni tipo, tutte le opere a stampe rare e di pregio, tutte le carte
geo-topografiche, i disegni, le fotografie e il materiale pubblicato senza testo e stampe;
7. Della perfetta tenuta del materiale ottenuto a prestito è personalmente responsabile
l’utente, al quale è fatto divieto di danneggiare – anche con semplici segni a matita o a
penna o altro mezzo – la realtà del libro di proprietà pubblica.
8. L’utente inadempiente sarà tenuto a reintegrare la biblioteca del bene eventualmente
danneggiato e potrà altresì essere sospeso dalla frequenza e dal prestito per un periodo che
sarà proporzionato all’entità del danno cagionato.
ART. 8 – SERVIZIO DI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
1. La Biblioteca Civica fornisce il servizio di Prestito Interbibliotecario a tutte le Biblioteche che
ammettono la reciprocità.
2. Il servizio di Prestito Interbibliotecario tra le biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario
Bertoliana di Vicenza, viene organizzato in base alle modalità definite dal Sistema stesso.
3. La Biblioteca fornisce il servizio di Prestito Interbibliotecario anche agli utenti iscritti al
Prestito nelle altre biblioteche cooperanti.
ART. 9 – SERVIZIO DI RIPRODUZIONE
1. Il Servizio di Riproduzione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tra cui – a mero
titolo esemplificativo ma non certamente esaustivo – la Legge 18-08-2000, n. 248, la Legge
22-04-1941, n. 633, il D.Lgs. 06-05-1999, n. 169, la Legge 20-06-1978, n. 399 ed il D.Lgs.
09-04-2003, n. 68 nonché l’“ACCORDO ANCI-SIAE-AIE-SNS sui diritti d'autore per le
fotocopie nelle biblioteche comunali [05-09-02]”.
2. Il Responsabile del Servizio può stabilire modalità particolari di riproduzione per specifici
documenti o tipi di documenti, compresa la non riproducibilità.
ART. 10 – SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA
1. La Biblioteca cura e promuove l’Informazione agli utenti sul proprio patrimonio
documentario e sui servizi forniti per il suo utilizzo. Fornisce un servizio di Assistenza alle
ricerche informative e documentarie e di Consulenza bibliografica.
2. Presso la biblioteca può essere attivato un punto per il collegamento Internet, teso a
consentire la legale ricerca di documentazione a scopi didattici-educativi, di studio e
d’istruzione.
3. L’utilizzo di tale collegamento è concesso previo versamento della quota annualmente
stabilita dal Comune per la fruizione del servizio. Il periodo di durata della fruizione del
servizio è pari a minuti giornalieri trenta, consecutivi, previa prenotazione. Nel caso in cui
successivamente al periodo di tempo già regolarmente prenotato e fruito non vi sia un’altra
prenotazione da parte di diverso soggetto, l’utente può fruire di un’ulteriore periodo di
minuti 15 (quindici) previa richiesta al bibliotecario (o all’assistente bibliotecario) e sua
autorizzazione. Nell’arco di ciascuna settimana, un singolo utente non può fruire del servizio
internet per un periodo di tempo superiore a complessivi minuti novanta.
4. La fruizione del servizio Internet è consentita anche ai minori di anni 14 (quattordici) previo
consenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci.
5. È vietata la navigazione in siti pornografici e/o contrari alla morale ed al buon costume. È
altresì vietato l’utilizzo di chat-internet.
6. L’utilizzo in maniera impropria del servizio Internet comporta l’immediato allontanamento
dell’utente dai locali della biblioteca, fatte salve comunque le altre sanzioni civili e penali in
materia.
7. L’utente è sempre tenuto ad utilizzare il servizio internet in conformità e nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia.
ART. 11 – SERVIZI PER BAMBINI, RAGAZZI ED ALTRE CATEGORIE
1. La Biblioteca comunale organizza Servizi specifici rivolti ai bambini e ai ragazzi, a partire
dalla prima infanzia e per tutto l’arco dell’età dell’obbligo scolare. I Servizi, articolati per
fasce d’età, devono promuovere la libera creatività, l’autonomia di scelta e lo sviluppo delle
capacità espressive, critiche e conoscitive dei bambini e dei ragazzi.
2. I genitori sono responsabili delle scelte e del corretto uso dei Servizi e dei materiali da parte
dei loro figli.
3. Parte sostanziale dei Servizi rivolti a bambini e ragazzi sono la disponibilità di una
consulenza qualificata per l’orientamento nelle scelte di lettura, per l’uso delle diverse fonti
ed il reperimento delle diverse informazioni. Vengono altresì attuate iniziative di promozione
della lettura e dell’uso dei Servizi della Biblioteca da parte dei bambini e dei ragazzi.
Particolare attenzione è riservata al mondo della scuola verso il quale sono annualmente
formulate apposite proposte.
4. Altre categorie sociali (persone anziane, portatori di handicap, etc.) possono essere oggetto
di Servizi specifici
TITOLO III – PARTECIPAZIONE E GESTIONE
ART. 12 – PARTECIPAZIONE
1. La Biblioteca incoraggia la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita culturale
e sociale della comunità, promuovendo ed organizzando corsi-concorsi, seminari, convegni,
iniziative ed incontri su temi di interesse comune o di coinvolgimento della comunità locale.
2. Il responsabile di Servizio stabilisce modalità e forme attraverso le quali qualsiasi utente
possa rivolgere segnalazioni, richieste, suggerimenti, osservazioni alle quali dovrà essere
data risposta per scritto o a voce e dovranno essere accolte quando ve ne sia la possibilità
ed esiste una compatibilità con gli obiettivi generali della Biblioteca ed i programmi di
attuazione.
ART. 13 – GESTIONE SOCIALE E VOLONTARIATO CULTURALE
1. Il Comune riconosce come fondamentale la partecipazione sociale alla vita della Biblioteca.
2. A tal fine è individuata la Commissione Consultiva, la quale – in ossequio al disposto dell’art.
29 della L.R. 50/1984 – risulta composta da:
• Il Sindaco, o Assessore delegato, componente di diritto.
• Il Bibliotecario (o l’Assistente bibliotecario) con voto solo consultivo.
• nr. sei (6) membri, eletti dal Consiglio Comunale, con voto limitato in modo da
garantire la rappresentanza di almeno nr. due esponenti delle minoranze.
• nr. due (2) rappresentanti degli utenti della Biblioteca, senza diritto di voto (in sede
di prima convocazione, si prescinde dalla nomina e dalla presenza dei rappresentanti
degli utenti).
• nr. uno (1) rappresentante designato da ciascuna Istituzione scolastica presente nel
territorio comunale, con voto solo consultivo.
3. È istituita l’Assemblea degli utenti.
4. La Commissione Consultiva convocherà annualmente gli utenti della Biblioteca maggiorenni
e residenti nel Comune, con avviso pubblico da affiggersi all’albo pretorio comunale almeno
giorni 7 (sette) antecedenti la data fissata. Dell’avviso viene dato inoltre, massima
diffusione tramite i locali media.
5. L’Assemblea degli utenti, convocata per presentare la relazione sull’attività svolta e
prendere in considerazione le proposte dei partecipanti, nominerà due suoi rappresentanti
in seno alla Commissione che resteranno in carica quanto la stessa.
6. Alla Commissione Consultiva sono demandati compiti di proposta, esecuzione e verifica di
tutti gli aspetti della vita della Biblioteca (accessioni bibliografiche, servizi, attività di
promozione lettura, corsi, mostre, concerti e spettacoli teatrali, iniziative culturali in genere)
precedentemente disposti dai competenti organi comunali o dal competente responsabile
del servizio cui è attribuita – ai sensi della vigente legislazione, normazione e
regolamentazione, nazionale e locale – la competenza in merito.
7. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale che
l’ha eletta. Ogni qualvolta si tengano le elezioni amministrative per l’elezione diretta del
sindaco e l’elezione del Consiglio comunale, entro giorni sessanta dall’adozione della
delibera consiliare di convalida degli eletti, il nuovo consiglio comunale provvede all’elezione
della nuova Commissione. Nelle more dell’entrata in carica della nuova Commissione, la
precedente esercita le proprie funzioni in forma di “prorogatio” per l’ordinaria attività.
8. La prima convocazione della Commissione consultiva, a seguito della sua costituzione, è
effettuata dal Sindaco. Nel corso della prima seduta, la Commissione elegge il Presidente,
scegliendolo tra i componenti con diritto di voto, ad esclusione del Bibliotecario, l’Assistente
bibliotecario ed il rappresentante designato da ciascuna Istituzione scolastica presente nel
territorio comunale, che non possono rivestire il ruolo di Presidente della Commissione
medesima.
9. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da uno dei presenti, all’uopo
individuato dal Presidente della Commissione.
TITOLO IV – SERVIZI TECNICI
ART. 14 – OBIETTIVI, ACQUISIZIONI, INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE,
REVISIONE.
1. La Biblioteca conserva e sviluppa le raccolte in riferimento alla richiesta e alle esigenze
dell’utenza ed alle proprie caratteristiche e finalità.
2. La Biblioteca cura l’inventariazione del materiale documentario. I compiti di catalogazione
vengono svolti dal Sistema Bibliotecario, secondo gli standards internazionali, al fine di
renderli efficacemente disponibili al pubblico.
3. La Biblioteca arricchisce il patrimonio mediante acquisto, dono o scambio di documenti e di
informazioni su qualsiasi supporto registrate, utili a soddisfare le esigenze degli utenti.
4. La Biblioteca dedica particolare cura all’acquisizione della documentazione di interesse
locale, compresa copia degli Studi prodotti dall’Amministrazione Comunale che abbiano
rilevanza documentaria e testimonianze riguardanti il territorio comunale e la sua comunità,
al fine di custodire e trasmettere la memoria storica locale.
5. La programmazione degli acquisti tiene conto delle risorse e delle risorse condivisibili con
altri Istituti aventi le stesse finalità. La Biblioteca collabora a eventuali progetti di acquisto
coordinato dal Sistema Bibliotecario.
6. Il materiale informativo e documentario viene organizzato secondo i principi ed i metodi
della biblioteconomia, e della scienza dell’informazione, avvalendosi dell’assistenza e della
consulenza del Sistema Bibliotecario.
7. La Biblioteca cura la tutela, la conservazione ed il restauro del suo Patrimonio documentario
ed informativo raro e di pregio.
8. La Biblioteca effettua periodicamente la revisione del patrimonio documentario posseduto
valutando nel contempo il materiale da scartare, in osservanza delle disposizioni regionali
relative.
ART. 15 – VALORIZZAZIONE
1. La Biblioteca cura la valorizzazione del Patrimonio documentario tramite la promozione della
sua conoscenza, accessibilità e fruibilità.
2. Sono mezzi per valorizzare il Patrimonio: studi, ricerche, attività didattiche, divulgative,
mostre, ecc. organizzate anche in collaborazione con Scuole, Università, Associazioni, Enti
ed Istituzioni culturali.
TITOLO V – PATRIMONIO, PERSONALE E RISORSE
ART. 16 – PATRIMONIO
1. Il Patrimonio della Biblioteca è costituito dal Materiale librario e documentario su qualsiasi
supporto registrato, cataloghi, inventari, basi di dati, attrezzature, arredi, opere artistiche e
dagli immobili destinati alla Biblioteca.
2. Tutto il patrimonio bibliografico, l’arredamento, i sussidi, le macchine da scrivere, i
computers, le stampanti e, in genere, qualsiasi materiale informatico (hardware o software)
sono affidati al bibliotecario (ovvero, ove non previsto, all’assistente di biblioteca) e al
personale addetto, sia per la custodia che per la conservazione durante l’orario di servizio.
3. L’assistente di biblioteca ha il dovere di dare tempestiva comunicazione per iscritto sia al
Sindaco (o all’Assessore competente) che al Dirigente o Responsabile del servizio di
qualunque sottrazione, dispersione, disordine e danno patito dal patrimonio bibliografico,
dai sussidi culturali e materiale esistente.
4. Per quanto riguarda l’accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore della Biblioteca
provvede il Comune (tramite la Giunta comunale, quando la donazione sia di modico valore)
ai sensi di legge sentito il parere del Bibliotecario. Per le donazioni di opere singole o
comunque non costituenti fondo omogeneo provvede direttamente il Responsabile di
Servizio.
ART. 17 – PERSONALE
1. La dotazione di Personale è individuata nell’ambito della struttura organica del Comune.
Comprende profili professionali definiti in relazione ai servizi ed agli obiettivi della
Biblioteca.
2. Nel programma annuale delle attività sono comprese anche iniziative di aggiornamento
professionale.
ART. 18 – DIREZIONE DELLA BIBLIOTECA
1. Il Responsabile del Servizio gestisce gli stanziamenti di Bilancio, esercita tutte le
attribuzioni derivatigli dal presente Regolamento ed ha le responsabilità stabilite dalla
Legge, dallo Statuto comunale, dai Regolamenti e dalle Disposizioni degli organi elettivi,
inoltre ha la responsabilità dell’organizzazione e gestione operativa del servizio e delle
connesse attività amministrative.
2. La Relazione programmatica redatta dal Responsabile del Servizio in preparazione del
Bilancio preventivo annuale indica gli obiettivi del servizio, i progetti speciali, le risorse e
gli strumenti necessari.
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Regolamento abroga il regolamento approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione nr. 60 del 21.07.1981.
2. Copia del presente Regolamento è esposta al pubblico nei locali della Biblioteca.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di
legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di beni culturali, biblioteca,
diritti d’autore, riproducibilità, ecc., tra cui – a mero titolo esemplificativo, ma non
certamente esaustivo – la Legge 18-08-2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto di
autore”, la Legge 22-04-1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio”, il D.Lgs. 06-05-1999, n. 169 “Attuazione della direttiva 96/9/CE
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati”, la Legge 20-06-1978, n. 399 “Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,
firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13
novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con
allegato”, il D.Lgs. 09-04-2003, n. 68 “Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione”.
4. La Giunta comunale ed il competente Responsabile del servizio disciplinano nel dettaglio,
per quanto di rispettiva competenza, fattispecie, aspetti e procedure qui non
regolamentate.
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