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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da
imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato,
anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n.
161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla lr 27
novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali,
caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetista medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo,
anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare
alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
• le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma
soltanto la produzione di un bene commerciale;
• le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 2 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO
1. Chiunque intenda esercitare nell’ambito del territorio comunale l’attività di barbiere o di parrucchiere
per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal
Responsabile del Servizio, previo parere della competente commissione comunale di cui all’art. 7 della
l.r. n. 29/1991.
2. E’ fatto divieto di esercitare l’attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari,
soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone
inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo, è subordinato al rispetto delle prescrizioni
dettate dal presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e 24.
ARTICOLO 3 – CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione è valida per l’intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. L’autorizzazione può essere concessa anche per l’esercizio congiunto delle attività di barbiere, di
parrucchiere per uomo e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al
successivo art. 24, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell’azienda siano in
possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle
relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all’attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all’attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all’art. 7,
secondo comma della legge n. 1/1990.
4. Nell’autorizzazione devono essere indicati:
1. la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il
codice fiscale della ditta autorizzata;
2. il tipo di attività oggetto dell’autorizzazione;
3. la via, il numero civico e l’eventuale interno ove si autorizza l’esercizio;
4. il nominativo del direttore dell’azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall’art.
5 comma terzo della legge n. 443/1985.
5. Nell’autorizzazione per l’attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è
consentito l’uso ai sensi della legge n. 1/90.
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti
tipologie:
A) Barbiere: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel
taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in
servizi tradizionalmente complementari.
B) Parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o
donna, comprendente:
• tagli dei capelli;
• esecuzione di acconciature;
• colorazione e decolorazione dei capelli;
• applicazione di parrucche;
• prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
• ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
C) Estetista: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell’art. 1
della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in
perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso
l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tali attività e l’uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.
713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla lr 27 novembre 1991,
n. 29 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.
ARTICOLO 5 – ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO L’ABITAZIONE
1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l’abitazione dell’esercente a
condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala
d’attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente
regolamento.
ARTICOLO 6 – ATTIVITA’ DIDATTICHE
1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o
esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti
condizioni:
a. abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
b. possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonchè degli allievi;
c. idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
d. diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non
abilitate alla professione;
e. le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l’uso
di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.
ARTICOLO 7 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
1. La Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000, provvede alla nomina
della Commissione Consultiva Comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere per
Uomo e Donna ed Estetista.
2. La Commissione anzidetta, deve essere composta come previsto dall’art. 2 bis della legge 14/02/693 n.
161 ed integrata dal rappresentante della categoria degli estetisti, così come indicato dalla l.r. 29/1991.
3. Le funzioni di Segretario verbalizzate della Commissione, sono svolte da un dipendente comunale
designato dal Sindaco.
4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
5. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute
consecutive di uno dei componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. In caso di
sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta
all’organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
6. L’avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l’indicazione degli argomenti
posti all’ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la
commissione almeno cinque giorni prima della riunione.
ARTICOLO 8 – COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, nei seguenti casi:
a. domande di nuove autorizzazioni;
b. domande di trasferimento dei laboratori;
c. richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
d. revoca e decadenza dell’autorizzazione nei casi previsti dall’articolo 9 della lr n. 29/1991;
e. domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al
contenuto dell’autorizzazione.
2. La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica, integrazione o revisione del
presente regolamento comunale.
3. Il presidente può sottoporre all’esame della commissione gli argomenti che l’amministrazione comunale
ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse
all’ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma
irregolare, si prenderà per valida la data dell’avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda
stessa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta
successiva al rilascio.
CAPO II – NORME PER IL RILASCIO E L’ESERCIZIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata
in carta legale al Responsabile del Servizio e deve contenere i seguenti dati essenziali:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
b) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui
alla precedente lett. a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di
azienda nel caso di società non iscrivibile all’albo delle imprese artigiane;
c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l’attività.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei:
a. requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di estetista;
b. requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modificazioni e integrazioni, per i
richiedenti l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
3. I requisiti anzidetti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel
caso di società tenuta all’iscrizione all’Aia ovvero al direttore di azienda nel caso di società non
artigiana.
4. In luogo dei certificati di cui al precedente comma secondo, lett. a) e b), il/la richiedente può produrre
autocertificazione resa e sottoscritta secondo le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di documentazione amministrativa.
5. Per contro occorre obbligatoriamente allegare alla domanda di autorizzazione:
• planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l’attività;
• copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell’atto costitutivo di
società di fatto registrato all’ufficio del registro;
• dichiarazione del proprietario dei locali attestante l’impegno di concedere in affitto i locali stessi al
richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario
dell’immobile deve dichiararlo nella domanda indicata al primo comma del presente articolo);
• copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell’autorizzazione e del
direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all’albo delle imprese artigiane.
6. La documentazione per la quale viene richiesta la produzione di copia autentica, può anche essere
prodotta secondo il dettato dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.
ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE
1. Il Responsabile del Servizio comunica al richiedente l’esito dell’istanza a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell’autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del
termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l’autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini
seguenti:
a. trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e
donna;
b. novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all’attività di estetista.
4. Del rilascio dell’autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
• Commissione provinciale per l’artigianato;
• Camera di Commercio;
• Ufficio tributi del Comune;
• Settore igiene pubblica dell’ULSS;
• Ufficio urbanistico del Comune.
ARTICOLO 11 – NORME SULL’ AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all’attività ed esibita su richiesta dei funzionari
o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l’attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio
del cliente devono recare con se copia dell’autorizzazione ed esibirla a ogni richiesta degli organi di
vigilanza.
ARTICOLO 12 – INIZIO DELL’ATTIVITA’
1. Chi ha ottenuto l’autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall’inizio dell’attività al competente
ufficio comunale il certificato di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le
imprese non artigiane, oppure produrre autocertificazione, resa nelle forme di legge, con indicati gli
estremi delle iscrizioni sopraspecificate.
2. L’Ufficio preposto, procederà agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE
1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve
essere preventivamente comunicata al Responsabile del Servizio per le verifiche di legge.
2. Il Responsabile del Servizio prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all’interessato.
Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Responsabile del Servizio ne vieta
l’attuazione.
3. Per l’attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell’attuazione, fermo
restando quanto disposto ai commi precedenti.
ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
1. La sospensione dell’attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere
comunicata al Responsabile del Servizio.
2. La sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Responsabile
del Servizio, previo parere della commissione di cui all’art. 7 della l.r. n. 29/1991, nei seguenti casi:
1. per gravi indisponibilità fisiche;
2. per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato
l’esercizio;
3. per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell’ULSS competente.
ARTICOLO 15 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA O MODIFICAZIONE DELLA
TITOLARITA’ DELL’IMPRESA
1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale
l’autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di
diritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, semprechè sia
provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione
professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell’atto di trasferimento
dell’esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l’attività solo dopo aver
ottenuto l’autorizzazione dal comune.
4. Nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga assunto, ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della legge 8
agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto, o
inabilitato, dovrà essere annottato nell’autorizzazione il nominativo del personale in possesso della
relativa qualificazione professionale.
ARTICOLO 16 – TRASFERIMENTO DELLA SEDE
1. Coloro che intendono trasferire la sede dell’attività devono presentare domanda al Responsabile del
Servizio osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, il Responsabile del Servizio, sentita la commissione consultiva comunale,
può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell’attività in altri locali della medesima zona,
derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.
CAPO III – NORME IGIENICO-SANITARIE
ARTICOLO 17 – ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI
1. L’accertamento dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche
e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l’autorizzazione,
inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonchè dell’idoneità sanitaria degli operatori addetti,
spetta al Settore di Medicina Pubblica dell’ULSS territorialmente competente.
ARTICOLO 18 – REQUISITI DEI LOCALI
1. Le attività di cui all’art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.
2. I locali adibiti all’esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea
di massima alle seguenti condizioni:
a. avere tutti l’altezza minima di metri 2,70;
b. essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
c. essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di
prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
d. essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;
e. avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino ai metri 2,00 di altezza, realizzati con
materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
f. essere forniti di acqua corrente;
g. essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno;
h. essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili
agli urbani e/o speciali.
ARTICOLO 19 – REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI
TECNICHE
1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l’esercizio delle attività di cui all’art. 1 devono
soddisfare i seguenti requisisti:
• per i sedili provvisti di poggia capo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta
o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì
cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di
estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
• la strumentazione dell’esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli
strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli,
pinze, ecc...) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione
antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E’ vietato l’uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi
polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l’uso.
ARTICOLO 20 – NORME IGIENICHE PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’
1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di
estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. E’ obbligatorio l’uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui
all’art. 7 del rd 30/10/1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolido
e tioglicolati per l’effettuazione di permanente “a freddo”.
3. Il contenuto di acido tioglicolido e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti
norme sull’uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra
indicati devono essere preventivamente informati dall’operatore sulle possibili conseguenze (allergie
cutanee, ecc...) derivanti dall’uso di dette sostanze e prodotti vari.
ARTICOLO 21 – CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE
1. Il personale addetto all’esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere
assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell’esercizio, se non è in
possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all’attività svolta rilasciato dal competente
settore igiene pubblica dell’ULSS.
2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l’esito viene annottato nell’apposito libretto sanitario che
deve essere conservato nell’esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il
personale apprendista.
CAPO IV – ORARI E TARIFFE
ARTICOLO 22 – ORARI
1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del
Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E’ fatto obbligo al titolare dell’esercizio di esporre l’orario preventivamente segnalato e vidimato
dall’amministrazione comunale in maniera ben visibile dall’esterno del negozio.
3. E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i
limiti di orario.
ARTICOLO 23 – TARIFFE
1. Il titolare dell’autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all’attenzione della clientela
in prossimità della cassa dell’esercizio.
ARTICOLO 24 – DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI
1. L’ autorizzazione all’apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra
l’esercizio di cui si chiede l’apertura o il trasferimento ed il preesistente e più vicino esercizio, della
stessa tipologia, intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata,
specificatamente indicata nella tabella allegata in calce al presente regolamento, per formare parte
integrante e sostanziale del presente articolo:
Superficie in mq._____________ = Distanza minima in metri
_ _n. residenti____ : n. addetti_________
n. residenti per addetto n.esercizi in attività
2. Per superficie deve intendersi l’estensione dell’area (quartiere, frazione, zona, ecc...) presa in esame.
3. Con riferimento al quartiere centrale il numero dei residenti è incrementato fino al 5% al fine di
considerare l’effetto di attrazione dallo stesso esercitato.
4. La popolazione residente viene ulteriormente incrementata fino al 10% per considerare l’effetto di
fluttuazione prodotto dal turismo.
5. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:
• un addetto ogni 1.500 residenti per l’attività di barbiere;
• un addetto ogni 600 residenti per l’attività di parrucchiere per uomo e donna;
• un addetto ogni 1.000 residenti per l’attività di estetista.
6. Sono considerati addetti, ai fini dell’applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la
loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il
personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro.
7. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale
intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa
tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
8. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini
dell’autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
9. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di attività
all’interno di “convivenze” quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
10. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla
commissione consuntiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate
dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l’anno
precedente.
CAPO V – CONTROLLI E SANZIONI
ARTICOLO 25 – CONTROLLI
1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad
accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.
ARTICOLO 26 – SANZIONI
1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12
della legge n. 1/1990 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite con sanzione
amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
ARTICOLO 27 – ATTIVITA’ ABUSIVE
1. Il Responsabile del Servizio ordina la cessazione dell’attività quando questa venga esercitata senza
autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell’eventuale locale.
2. Qualora l’ordine non venga eseguito, il Responsabile del Servizio dispone l’esecuzione forzata a spese
dell’interessato.
CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 28 – CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI
1. I titolari di imprese autorizzate all’esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell’art. 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con
esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in
base al profilo professionale previsto per l’estetista dall’art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. I titolari di imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di barbiere possono ottenere l’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine
previsto al comma precedente, a condizione che:
• sia dimostrato con idonea documentazione l’esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così
come individuate dall’art. 4, primo comma, lettera B), del presente regolamento;
• sia accertata l’idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 17-
18-19 e 20 del presente regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall’art. 18 lettera g) e dall’art. 24
del presente regolamento. La deroga alle disposizioni dell’art. 18 lettera g) non è consentita in caso di
successivo subingresso.
4. L’assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Responsabile del Servizio, sentita la
commissione di cui all’art. 7 della lr n. 29/1991 e previo parere della Commissione Provinciale per
l’Artigianato, ai sensi dell’art. 8 della lr n. 29/1991.
ARTICOLO 29 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere
per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 12.06.1989.
Tabella formante parte integrante e sostanziale dell’ art. 25 del regolamento
comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Parrucchiere Uomo e
Donna, Estetista.
DISTANZA MINIMA PER ESERCIZI UBICATI NEL CAPOLUOGO
Barbiere
Superficie in mq__1.250.000___ = m. 900 distanza minima
_ 2.299___ : 1___
1.500 1
Parrucchiere Uomo – Donna
Superficie in mq_1.250.000____ = m. 625 distanza minima
_ 2.299___ : 6___
600 5
Estetista
Superficie in mq_1.250.000___ = m. 900 distanza minima
_ 2.299 : 6__
1.000 4
Distanza minima per esercizi ubicati nella frazione di barbano
Barbiere
Superficie in mq_600.000_____ = m. 960 distanza minima
_ 971 : _0_
1.500 0
Parrucchiere Uomo - Donna
Superficie in mq_600.000_____ = m. 610 distanza minima
_ 971___ : __1_______
600 2
Estetista
Superficie in mq__600.000____ = m. 785 distanza minima
_ 971___ : __0_______
1.000 0
Distanza minima per esercizi ubicati nella frazione di poiana
Barbiere
Superficie in mq_600.000_____ = m. 950 distanza minima
_ 994___ : ___0______
1.500 1
Parrucchiere Uomo – Donna
Superficie in mq__600.000____ = m. 855 distanza minima
_ 994__ : 2_
600 1
Estetista
Superficie in mq_600.000_____ = m. 775 distanza minima
_ 994___ : __0__
1.000 0
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